Le guide di Gay Lex: un chiarimento sul nulla osta per le unioni civili

unioni_civili_iter1Con i decreti attuativi definitivi in vigore dall’11 febbraio e le formule pubblicate il 27 febbraio le Unioni Civili sono ormai operative in pieno regime. Come abbiamo detto rimangono comunque alcuni punti oscuri (a cui abbiamo accennato nelle guide delle scorse settimane, ad esempio la trascrizione in Italia come matrimonio o unione civile dei matrimoni contratti all’estero da persone dello stesso sesso , oppure la scelta del cognome comune, o ancora la trascrizione del matrimonio come unione civile a seguito di rettifica di sesso) e resteremo dunque a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

Unirsi senza nulla osta?

Questa settimana proviamo a rispondere ad un quesito che ci è stato posto da alcuni nostri lettori:

“Siamo una coppia italo-pakistana, vorremo unirci civilmente ma il Pakistan non rilascia nulla osta: come facciamo ad unirci civilmente?”

La questione è quella relativa all’ottenimento del nulla osta per procedere a unione civile, che abbiamo trattato più volte, e il cui ottenimento ha creato negli scorsi mesi non pochi problemi alle coppie con un partner straniero proveniente da un paese che non riconosce le coppie omosessuali o in cui addirittura l’omosessualità è un reato.

Cosa dice il decreto

aspettando_unioni_civili1Il decreto legislativo n. 7 del 2017, come abbiamo detto, risolve in via definitiva la problematica.
Testualmente si legge infatti che: “Ai fini del nulla osta di cui all’articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia“.

In sostanza, anche se il paese d’origine della persona che si vuole unire civilmente con un/una italiana non prevede riconoscimento delle coppie omosessuali, a questa persona basterà ottenere un certificato che attesta il suo stato libero o, ancora più semplicemente, potrà produrre un’autocertificazione che è possibile sottoscrivere personalmente direttamente in Comune nel momento in cui si fa la richiesta di costituzione di Unione civile.

Perché vale solo per le coppie omosessuali

Questa possibilità di sostituire la produzione del nulla osta con un “certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato” oppure addirittura anche da autocertificazione (dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) non è ad esempio riservata alle coppie eterosessuali che devono sposarsi, e tale trattamento diversificato si giustifica col fatto che in molti Stati non solo non sono previste le unioni civili ma addirittura l’omosessualità è un reato per cui si rischia l’incarcerazione, se non anche la pena di morte o comunque rivelare il proprio orientamento sessuale potrebbe mettere a rischio la propria incolumità.

Le verifiche del comune

pena-morte-gayIn caso di autocertificazione poi gli impiegati comunali dovranno fare le opportune ricerche per verificare le informazioni contenute nell’autodichiarazione, dunque è buona norma fornire personalmente in Comune tutti gli strumenti possibili: qui ad esempio un elenco abbastanza aggiornato realizzato da Ilga degli Stati in cui vige la pena di morte per le persone omosessuali; qui invece l’elenco dei Paesi europei in cui sono previsti matrimoni fra persone dello stesso sesso o unioni registrate; e così via.

Opportuno produrre un’autocertificazione

Tornando alla domanda dei nostri lettori, come è possibile vedere nell’elenco di cui sopra dell’Ilga, ad esempio, sebbene la pena non venga comminata, in Pakistan l’omosessualità è reato e pertanto in assenza di nulla osta per le unioni civili sarà certamente possibile – e motivatamente – produrre altro certificato o autocertificazione.

(Se avete ulteriori domande o dubbi non esitate a scriverci qui su Gaypost.it, sulla nostra pagina Facebook o alla mail info@gaylex.it)

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