Da questa settimana iniziamo a prendere spunto dalle (tante) domande che ci fate ogni settimana per affrontare una questione giuridica: se avete quesiti potete indirizzarceli come sempre a info@gaylex.it o anche attraverso GayPost.
Ci scrive un lettore di GayPost: “Salve, siamo una coppia di due ragazzi uno rumeno e uno italiano il problema è che in Romania non esiste nessuna legge riguardo le unioni civili; come possiamo comportarci nel caso in cui ci viene respinta la domanda per il nulla osta?” (mail firmata)
Questo argomento è certamente molto importante ed è una delle questioni più problematiche tuttora aperte riguardo le unioni civili, non risolta dal decreto ponte e che si auspica venga risolta dai decreti definitivi.
Innanzitutto quando parliamo di nulla osta, a cosa ci riferiamo?
Come previsto anche dall’art. 8 comma 2 del DPCM 144/2016, si tratta di una dichiarazione dell’autoritĂ competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, non ci sono ostacoli alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura , se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalitĂ complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Ma come comportarsi se lo stato di appartenenza rifiuta il nulla osta?
Il nostro consiglio, nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all’unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso, è quello di presentare comunque in comune una certificazione consolare che attesti la libertĂ di stato del cittadino straniero che intende costituire l’unione civile in Italia (ovvero un documento equipollente al nostro certificato di stato libero). Un documento, insomma, in cui ci sia scritto che il cittadino straniero non è sposato nĂ© unito civilmente con alcuno.
Questo dovrebbe essere di per sĂ© sufficiente posto quanto espressamente dichiarato dal Consiglio Di Stato nel suo parere del 21/07/2016 quando ha testualmente detto che “la dichiarazione, resa dall’autoritĂ competente dello Stato di appartenenza, di nulla osta all’unione civile, che lo straniero deve presentare all’ufficiale dello Stato civile qualora intenda costituire in Italia un’unione civile, non va interpretata nel senso di includere nelle “leggi cui è sottoposto” lo straniero medesimo anche quelle eventuali disposizioni dell’ordinamento dello Stato di appartenenza che vietino le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Difatti il diritto di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza dell’entrata in vigore della legge, è divenuta una norma di ordine pubblico e, dunque, prevale, secondo l’articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n.218 sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti stranieri”.
E se il comune, comunque, rifiuta di costituire l’unione civile in assenza di nulla osta positivo… che fare?
A quel punto, purtroppo, non resta che intraprendere la via giudiziaria per l’affermazione di questo importante principio (e come legali esperti in queste tematiche ci mettiamo a disposizione delle eventuali coppie che dovessero averne bisogno). Proprio per scongiurare queste ipotesi, però, ci auguriamo che la questione venga risolta nei decreti definitivi (che il governo deve produrre entro il 5 dicembre prossimo) o con apposita circolare ministeriale.