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Le guide di Gay Lex: conosciamo il ddl Zan (seconda parte)

La scorsa settimana, nella prima parte di questa guida, abbiamo analizzato il contenuto e l’impianto generale del Ddl Zan e le definizioni in esso contenute all’art. 1.
Nel frattempo, come saprete, il disegno di legge è stato finalmente calendarizzato in Senato con uno strascico di polemiche per la decisione del presidente della Commissione Giustizia Sen. Ostellari di auto-nominarsi relatore.
Oggi, in questa seconda parte della guida, entreremo proprio nel cuore del disegno di legge, analizzando gli articoli 2, 3 e 4.

Ddl Zan: l’estensione della Mancino

Art. 2.
(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)
1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ».

L’articolo 2 inserisce le discriminazioni verso il sesso, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o la disabilità come moventi dei reati annoverati dall’articolo 604-bis del codice penale (la cosiddetta “Legge Mancino”). Scopo dell’art.604-bis è tutelare il rispetto della dignità umana e il principio di uguaglianza sostanziale.
Con questa integrazione dunque verrà punita qualsiasi condotta di istigazione o commissione di discriminazione o violenza anche contro le persone lgbt+, le donne e le persone con disabilità.

In particolare chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati sul sesso, genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro.
Inoltre, chi istiga a commettere o commette violenza o atti di istigazione alla violenza fondati sulle stesse ragioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il ddl Zan non punisce la propaganda

Va evidenziato un aspetto che può sembrare di poco conto ma non lo è. Il Ddl Zan così approvato alla Camera non modifica la parte del 604-bis lettera a) del codice penale relativa al reato di propaganda, che attualmente punisce solo la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, e che dunque escluderà il reato di propaganda per odio omotransfobico, misogino e legato all’abilismo.

Secondo alcuni autorevoli giuristi il reato di propaganda già nella Legge Mancino sollevava dubbi di costituzionalità. Ed è dunque per questo che è stato rimosso nel Ddl Zan. Ma è plausibile ritenere comunque che questa mancata estensione sia legata ad un evidente compromesso politico verso quella parte del mondo cattolico e politico che ritiene un diritto la propaganda motivata da quei fattori personali e che la spaccia per libertà di pensiero

Non soltanto, dunque, non è previsto il reato di propaganda, ma a voler ulteriormente sottolineare il concetto è stato espressamente inserito un’articolo proposto dal deputato Costa, l’articolo 4. Della cosiddetta “clausola salvaidee” ne parleremo più approfonditamente tra un attimo.

L’aggravante per sesso, identità di genere, genere, orientamento sessuale e disabilità

Art. 3.
(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)
1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità,»
.

L’articolo 3, stabilisce che la circostanza aggravante prevista per i reati “commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità” venga estesa ai reati commessi in ragione del sesso, del genere, dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o la disabilità della vittima.

Se qualcuno commette un reato, in sostanza, con l’aggravante di averlo commesso perché che la vittima è omosessuale, trans, bisex, donna o disabile, la pena sarà aumentata fino alla metà. A meno che il codice non preveda già l’ergastolo per quel tipo di reato.

Ad esempio, un’aggressione che rappresenti un reato di “lesione personale” con una prognosi, per la vittima, pari a 20 giorni, ad oggi comporta la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Con l’approvazione del ddl Zan, se un’aggressione viene commessa contro una persona, per esempio, perché gay, la pena viene aumentata fino alla metà. La condanna può, quindi, essere da 9 mesi a 4 anni e mezzo.

La “clausola salvaidee”

Poco sopra, spiegando che il reato di propaganda non è previsto dal Ddl Zan, abbiamo accennato al fatto che l’art.4 ribadisca questo concetto in modo inequivocabile. L’articolo è diventato famoso come “clausola salvaidee”. Ecco il testo:
Art. 4.
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

Avendo già espressamente escluso la propaganda con l’art. 2 ed essendo, peraltro, la libertà di manifestazione di pensiero un diritto costituzionalmente tutelato (art. 21 Costituzione) è evidente come l’articolo 4 sia assolutamente ridondante. La sua introduzione, infatti, è stata dettata da una scelta di natura squisitamente politica e non tecnica.

Le violenze sono già punite: perché una nuova legge?

In coda alla guida di oggi proviamo a rispondere alla classica domanda che fanno alcuni detrattori del disegno di legge. “La legge già punisce i reati di violenza ed è sufficiente utilizzare gli strumenti penali che già esistono. Perché fare una legge speciale per alcune categorie privilegiate, favorendole?”.
Intanto la legge non favorisce delle categorie privilegiate, ma al più cerca di tutelare delle categorie che rischiano di essere più fragili.

Per rispondere alla domanda facciamo due esempi.
1) Tizio dà un pugno a Caio perché gli ha tagliato la strada facendolo sbattere contro un muretto.
2) Tizio dà un pugno a Caio perché sta baciando per strada il proprio compagno.
Si tratta di due condotte che hanno lo stesso disvalore sociale e che dunque devono essere punite allo stesso modo?

E’ ovvio che entrambe le violenze siano sbagliate e vadano punite. Ma è altrettanto ovvio che il fatto che una persona compia una violenza su un’altra semplicemente per una sua condizione personale rappresenta un disvalore più elevato che dunque necessita di un intervento specifico e più severo.
A noi, personalmente, sembra facile da capire così come è facile bere un bicchiere d’acqua.

Ci vediamo la prossima settimana, con la terza parte della nostra guida!

Avv. Michele Giarratano
info@gaylex.it

Qui la prima parte della guida di Gay Lex sul Ddl Zan

(Immagine di copertina: Alessandra Amoroso a favore del ddl Zan – Twitter)

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