Stepchild adoption: la Cassazione ha detto sì

La prima Sezione Civile della Cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma che riconosceva la stepchild adoption chiesta dalla madre sociale della figlia biologica della compagna. L’adozione speciale, dunque, è accolta e la genitorialità di entrambe le madri riconosciuta. A rendere nota la sentenza è un comunicato diffuso dalla stessa Corte di Cassazione.

stepchild_adozioniL’ultimo grado di giudizio della giurisprudenza italiana, quindi, conferma l’applicazione fatta finora della legge 184/83, quella sulle adozioni, sui casi di coppie formate da due padri o due madri che avevano chiesto il riconoscimento della genitorialità anche del genitore non biologico, la cosiddetta stepchild adoption rimasta fuori dalla legge sulle unioni civili.

Il caso è quello di O.A. che adesso ha sette anni, la cui adozione era stata chiesta dalla madre sociale nel 2014. Il Tribunale per i Minori aveva emesso una sentenza positiva, confermata l’anno successivo dalla Corte d’Appello che aveva concesso l’adozione speciale nei confronti della bambina, nata in Spagna grazie alla fecondazione eterologa a cui si era sottoposta una delle sue mamme. Contro la sentenza di Appello, però, aveva fatto ricorso il procuratore generale Giovanni Salvi, lo scorso febbraio, spiegando che “in assenza di una espressa disciplina normativa è infatti necessario raggiungere un’interpretazione univoca della norma, che superi gli attuali contrasti di giurisprudenza e assicuri a tutti eguale trattamento”. Secondo Salvi, infatti, sarebbe stato necessario nominare un curatore speciale della minore per una presunta possibilità di conflitto di interessi del minore con il genitore biologico”. famiglie1I giudici di primo e secondo grado avevano già escluso questa necessità avendo valutato che il contesto familiare in cui la bambina è inserita esaltava il benesse psico-fisico della piccola sia con la madre biologica che con la madre sociale.

Ora, la sentenza 12962/16 stabilisce che non c’è “in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice” e che l’adozione “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”.

La pronuncia dei giudici del Palazzaccio spiana la strada alle prossime richieste di stepchild adoption da parte delle coppie gay e lesbiche, sebbene rimanga l’obbligo di “rigorosa indagine” da parte del giudice chiamato a decidere in primo grado. Pur lontana ancora dal riconoscimento della piena genitorialità delle coppie omosessuali nei confronti dei loro figli, la sentenza segna un punto di non ritorno davanti al quale per la politica sarà sempre più difficile ignorare le istanze delle famiglie arcobaleno e i diritti dei loro bambini.

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