Le Guide di Gay Lex: qual è il confine fra molestia e violenza sessuale?

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e visti i recenti fatti di cronaca, da Weinstein in poi, abbiamo deciso di dedicare la guida odierna ad un argomento molto di attualità, le molestie sessuali, per capire bene quale è il confine fra comportamento lecito ma inopportuno e comportamento illecito sanzionato penalmente, e poi ancora quale è il confine fra una molestia e una vera e propria violenza sessuale.

La molestia sessuale

La prima cosa che va esplicitata è che nel nostro ordinamento non esiste una previsione normativa specifica di molestia sessuale, ma è previsto soltanto il più generico reato di molestia, rubricato all’art. 660 del codice penale come “molestia o disturbo alle persone” e che recita così: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro».

La differenza tra corteggiamento e molestia

Il reato di molestia è stato negli anni spesso “contenitore” da cui poi sono state elaborate da Dottrina e Giurisprudenza nuove figure di reato, come ad esempio il reato di stalking (art. 612 bis c.p.), introdotto sono nel 2009 ma già elaborato negli anni a partire appunto dal reato di molestia e dal reato di minaccia (art. 612 c.p.). Nel caso della molestia sessuale la Giurisprudenza (in particolare si veda Cassazione n. 2742 del 2010) ha elaborato la seguente nozione: il corteggiamento e la semplice avance cessano di essere tali quando si è «in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito».

La violenza sessuale

Inquadrato dove finisce un comportamento magari solo inopportuno (il corteggiamento o l’avance semplici) e dove inizia un comportamento penalmente rilevante (la molestia sessuale, appunto), cerchiamo invece di capire quale è il confine fra la “semplice” molestia sessuale e la violenza sessuale, prevista dall’art. 609 bis del codice penale, che secondo costante giurisprudenza comprende «qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale».

Quando c’è violenza?

Questa definizione la si trova ad esempio nella Sentenza di Cassazione n. 38719 del 2012, che quindi ci spiega anche quale è il confine fra la molestia e la violenza sessuale. Secondo i giudici di legittmità, infatti, «pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, se la condotta tenuta dal primo denota il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale», allora siamo in presenza di un vero e proprio tentativo di violenza sessuale.

Un caso specifico

Nel caso esaminato dalla Corte, ad esempio, l’imputato non si era limitato a meri atti di corteggiamento invasivo, perché – come accertato nel giudizio di merito – aveva omesso di aprire la portiera del mezzo di trasporto da lui condotto e, allungandosi, aveva impedito il passaggio alla donna afferrandola altresì per la gamba nell’intento di trattenerla. Un tale comportamento materiale, accompagnato dai gesti volgari compiuti (strani movimenti con la lingua, toccamento dei propri pantaloni) e dalle parole oscene pronunciate («mi diventa grosso e duro», e invito a fare «una trombata»), denotavano senz’altro l’intento di appagare il proprio desiderio violando nel contempo la sfera di autodeterminazione sessuale della donna.

Denunciare, sempre!

In ogni caso, in queste giornate particolari, pur sapendo benissimo quanto a volte possa essere difficile, il nostro invito rimane quello di denunciare qualunque molestia, ricordando che l’unica persona che debba vergognarsi è quella che molesta e non di certo la vittima. Se avete bisogno di noi potete scriverci a info@gaylex.it!

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