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Le guide di Gay Lex: sesso con minori, cosa dice la legge?

L’età del consenso è, in termini giuridici, l’età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato ad avere rapporti sessuali.

Essa varia di nazione in nazione; la media oscilla fra i 14 e i 16 anni, con punte verso il basso di 12 (come in Mexico) e verso l’alto di 19 o 20. In alcune nazioni il concetto legale di “età del consenso” è del tutto assente e ci sono stati dove l’età del consenso è differente tra i rapporti eterosessuali e quelli omosessuali. In Austria, ad esempio, è stata abolita tale discriminazione (contenuta nell’art. 209 del codice penale) sono nel 2003 dopo numerosi richiami delle Istituzioni della Comunità Europea.

In Italia, a differenza di quanto accade ancora in alcune nazioni, la legge non distingue fra età del consenso per gli atti eterosessuali e per quelli omosessuali. Inoltre è uguale sia per i maschi che per le femmine. In Italia l’età del consenso è 14 anni. Sale a 16 anni se uno dei due partner ha qualche forma di autorità o convivenza sul/la partner più giovane (ad esempio nel caso di insegnanti, catechisti, educatori, assistenti sociali, medici curanti, e pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni). Sale ulteriormente a 18 anni se il fatto è commesso da un genitore (anche adottivo), da un ascendente, o da un convivente di questi ultimi. Invece, scende a 13 anni nel caso in cui i partner siano entrambi minorenni e la differenza d’età tra loro non sia superiore a tre anni, e quindi, nel caso in cui il tredicenne compia 14 anni prima che il partner diventi maggiorenne. Qualsiasi atto sessuale compiutosi con una persona di minore età rispetto a quella prevista (a seconda dei casi riportati sopra) è considerata reato anche se il minore è consenziente: in quest’ultimo caso, infatti, si identifica il reato di atti sessuale con minorenne riconosciuto dall’articolo 609 quater del Codice Penale, perseguibile penalmente secondo le modalità descritte dall’articolo 609 septies.

Sono oltretutto considerate aggravanti gli atti sessuali compiuti su minori di 10 anni, e in questo caso si procede sempre d’ufficio, senza che sia necessaria una querela. È inoltre illegale compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anni 14 con l’intenzione di farla assistere, anche se la persona minorenne non partecipa a questi atti: in questo caso sussiste il reato di corruzione di minorenne ai sensi dell’articolo 609 quinquies.
Infine, la legge non permette di offrire denaro a un/a minorenne per indurla/o ad atti sessuali, pertanto sono illegali i rapporti di prostituzione con una persona minore di 18 anni. La verifica dell’età del/la partner minore spetta al/la partner eventualmente maggiorenne. L’articolo 609 sexies specifica che “il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa”. È inoltre scontato il fatto che i rapporti senza il consenso di entrambe le parti sono sempre vietati, a qualunque età: in questo caso, infatti, si parla di vera e propria violenza sessuale (vi rientrano anche le eventuali molestie), riconosciuta come reato dall’articolo 609 bis del Codice Penale, perseguibile (come i precedenti reati) nelle modalità descritte dall’articolo 609 septies. E’ sempre perseguibile d’ufficio se viene commessa nei confronti di una persona al di sotto dei 18 anni (quindi, su un/una minorenne).

È da notare che con le modifiche apportate con la Legge 6 febbraio 2006, n. 38 all’articolo 600-ter primo comma del codice penale (che punisce la produzione di materiale pornografico con minori) sono ora considerate reato anche le riprese o fotografie “pornografiche” realizzate consenzientemente, anche se senza fine di diffusione, da persone che abbiano raggiunto l’età del consenso, ma di cui almeno una sia ancora minorenne (o da un singolo minore), pur essendo teoricamente le attività sessuali raffigurate perfettamente legali dal punto di vista dell’età del consenso.

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