Le guide di Gay Lex: cosa dice la legge umbra contro omofobia e transfobia

Domani ricomincia il dibattito sulla legge contro l’omofobia e la transfobia al Consiglio Regionale dell’Umbria. Nelle ultime settimane, molte sono state le polemiche a riguardo, prima per l’emendamento ribattezzato “salva omofobi” e poi per i continui rinvii. Nell’ultima seduta, la il testo “Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere” non è neanche stato discusso per mancanza del numero legale.

legge_omofobia_umbria3A nostro avviso molte delle polemiche però sono dovute ad un’errata interpretazione da parte dei media e di alcuni politici del contenuto della legge regionale, per cui proviamo brevemente a spiegarvi il contenuto della stessa.

Non si tratta di una legge penale

Per prima cosa va puntualizzato che la legge regionale di cui discutiamo non è affatto una legge penale che punisce il reato di omo-transfobia, né potrebbe essere altrimenti: la materia penale, infatti, è di competenza nazionale e non può essere dunque normata dalle regioni.
La legge penale contro l’omo-transfobia, come sapete, è stata approvata dalla Camera dei deputati ormai nel 2014 e giace da oltre due anni in Senato.
La legge regionale, invece, si limita ad evidenziare e rafforzare una tutela già prevista nel nostro ordinamento per il contrasto ad ogni forma di discriminazione (focalizzandosi su orientamento sessuale e identità di genere) nell’accesso ai servizi e in altri ambiti di competenza regionale, attraverso interventi e azioni positive.

Una legge già approvata in altre regioni

Non si tratta peraltro della prima legge regionale sul tema, visto che numerose altre regioni si sono dotate di leggi analoghe: lo scorso anno il Piemonte, prima l’Emilia Romagna e la Sicilia, fino ad arrivare alla Toscana che addirittura promulgò un’analoga legge regionale nel lontano 2004, ben 13 anni fa!
legge_omofobia_umbria1Ci appare dunque assolutamente pretestuoso, se non addirittura incostituzionale, l’emendamento presentato dal consigliere regionale Andrea Smacchi che vuole introdurre per alcune categorie di persone la possibilità di discriminare sulla base di orientamento sessuale e identità di genere nell’accesso ai servizi.

Norme di buon senso

Ma dunque quali azioni e quali interventi sono previsti nella legge in discussione nel testo licenziato dalla commissione? Vediamoli punto per punto.
Si tratta principalmente di norme di buon senso e di azioni volte a prevenire i fenomeni di omofobia e transfobia agendo sulla formazione e sulla cultura; norme che non ci sarebbe forse nemmeno bisogno di scrivere nero su bianco se non vivessimo in un paese così tanto omofobo.

La legge punto per punto

All’art. 1 si illustrano le finalità della legge, ovvero “assicurare l’accesso a parità di condizioni agli interventi ed ai servizi di competenza regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” attraverso “politiche e misure per il superamento della discriminazione e per la prevenzione e il contrasto alla violenza”, tutto questo ovviamente “nell’ambito delle proprie competenze” regionali. Le misure previste sono: “diffusione di una cultura della non discriminazione”, sostegno alle persone e alle famiglie, “integrazione tra le politiche scolastiche e formative, e le politiche socio-sanitarie”.

legge_omofobia_umbria2In ambito di formazione e lavoro, ad esempio, all’art. 2 vengono previste “… misure di accompagnamento al fine di supportare le persone, che risultano discriminate per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, nell’individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo“.

All’art. 3 la Regione si impegna a promuovere nelle scuole secondarie “percorsi per l’informazione e la sensibilizzazione sull’affettività, sull’orientamento sessuale e l’identità di genere finalizzati alla prevenzione dei fenomeni discriminatori” (peraltro “previo consenso informato dei genitori” e d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, la Consulta degli studenti e il forum regionale delle associazioni dei genitori) nonché “corsi di formazione per il personale scolastico e seminari d’informazione per i genitori“.

Le aziende, la formazione del personale i diritti del malato

All’art. 4 la Regione si limita a “sensibilizzare le aziende operanti sul territorio regionale a dotarsi delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale” considerando le associazioni che operano per i diritti lgbt come “parti in causa interessate al monitoraggio sulla conformità”.

L’art. 5 promuove il rispetto delle differenze in ambito di formazione del personale regionale.
L’art. 6 offre la possibilità al malato di far sì che le informazioni sul suo stato di salute vengano fornite alla persona cui è affettivamente legato, previa disposizione di apposita modulistica e nel rispetto del principio di non discriminazione.

onu_omofobia2L’art. 7 prevede invece da parte delle Ausl e dei servizi socio-assistenziali-sanitari “interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta e di espressione delle persone riguardo al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere”, promossi in particolare “in favore dei genitori per aiutarli ad esercitare i compiti di cura e di educazione nel rispetto del diritto dei figli, soprattutto minori, alla tutela del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere”.

Eventi culturali e il sostegno alle vittime

L’art.8 prevede la promozione di eventi culturali in grado di favorire la “cultura della non discriminazione”.
L’art. 9 riguarda il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazione nell’accesso ai servizi pubblici e privati.
Nell’art. 10 vengono previste misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza contro le persone lgbt nonché di sostegno alle vittime, come ad esempio l’attivazione di centri di ascolto e la promozione di protocolli d’intesa e di iniziative di informazione e sensibilizzazione, oppure come l’istituzione di un “Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” (art. 11).

L’art. 12 prevede infine un monitoraggio dei contenuti media discriminatori attraverso l’intervento del CO.RE.COM.
Domani la discussione in Consiglio Regionale ricomincerà alle 10.00. La maggioranza si è impegnata ad approvare la legge, ma rimane da sciogliere il nodo dell’emendamento Smacchi, che è un consigliere di maggioranza. Vedremo come giunta e consiglio affronteranno la questione.

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