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Cyberbullismo: cosa può fare la vittima [Guida 2/4]

Nella prima parte di questa guida abbiamo visto in che modo la legge 71/2017 definisce il cyberbullismo e quali sono le condotte che si possono definire, appunto, come cyberbullismo.

In questa seconda parte, invece, cercheremo di capire quali sono gli strumenti che la vittima ha per far perseguire e contrastare le condotte.

Il rimedio classico è quello dell’avvio di un procedimento penale.

Come inizia il procedimento penale

Il procedimento può iniziare perché vi è una denuncia/querela da parte della persona offesa (o di chi esercita la potestà in caso di minori) oppure, in alcuni casi, semplicemente perché gli organi di pubblica sicurezza ne hanno in qualunque modo notizia. Alcuni reati, infatti, sono perseguibili solo se la persona offesa sporge querela (ad esempio la diffamazione), altri invece sono perseguibili d’ufficio (ad esempio atti persecutori a danno di minori).

Le responsabilità di famiglia e scuola

Il procedimento quindi giungerà presso la Procura della Repubblica che procederà autonomamente. Naturalmente, per i minorenni sarà competente il Tribunale per i minorenni e la vittima non potrà costituirsi parte civile in quel procedimento (poiché è esclusa nei processi penali a carico dei minorenni). Potrà, però, chiedere risarcimento in sede civile ai genitori (per la cosiddetta culpa in educando) ed eventualmente sulla scuola (culpa in vigilando).

Il dovere di denunciare

In base al nostro codice penale (art. 331) i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non si conosce la persona sospettata di avere commesso il reato. Ad esempio gli insegnanti o i collaboratori scolastici che vengono a sapere di atti di cyberbullismo sono tenuti a sporgere denuncia alle autorità competenti.

Rimedi specifici

Per gli atti di cyberbullismo (dunque compiuti per via telematica), la legge 71/2017 oltre ai normali rimedi prevede però anche dei rimedi specifici: l’oscuramento e l’ammonimento.

La vittima di cyberbullismo, che ha compiuto almeno 14 anni, e i genitori o chi ha la responsabilità sul minore, possono chiedere formalmente al titolare del trattamento dei dati personali, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Lo prevede l’art. 2. comma 1 della legge 71/2017. Se l’internet provider non provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi quindi al Garante della Privacy che interviene, direttamente, entro le successive 48 ore (art. 2. comma 2).
Si tratta di una misura accessoria che ha uno scopo di protezione. E infatti l’art. 2 della legge si intitola “tutela della dignità del minore”.

L’ammonimento

In caso di condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi via internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, inoltre, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento (la stessa prevista per lo stalking) da parte del Questore. Lo prevede l’art. 7 comma 1 della legge 71/2017. Il Questore convoca il minore autore degli atti di cyberbullismo, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona che ha la responsabilità genitoriale, per ammonirlo. Gli effetti dell’ammonimento cessano con il compimento della maggiore età.

Nella terza parte della guida cercheremo di analizzare le differenze fra cyberbullismo e bullismo e quali sono i rimedi a cui le vittime di bullismo possono ricorrere.

Tutte le altre uscite della guida

Qui potete leggere la prima parte della guida.
Qui potete leggere la terza parte della guida.
Qui potete leggere la quarta parte della guida.

(Avv. Michele Giarratano)

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