Le guide di GayLex: a Sassari la stepchild come l’adozione piena

Come abbiamo avuto modo di dire piĂą volte l’adozione in casi particolari (ai sensi dell’art. 44 lett. d legge adozioni) è lo strumento legislativo attraverso cui in Italia, dal 2014, si regolamenta la cosiddetta stepchild adoption, ovvero adozione del figlio del partner. E’ in questo modo che è stato possibile, finora, riconoscere legalmente il genitore intenzionale all’interno delle coppie omogenitoriali.
E’ noto che, a differenza dell’adozione piena e legittimante, la stepchild adoption è “semplice”. Questo significa che non estende, ad esempio, il legame giuridico con i familiari dell’adottante (quali nonni, zii etc…).

Stepchild adotpion: nessuna discriminazione tra bambini

Con un’importante decisione di pochi giorni fa, però, il Tribunale per i minorenni di Sassari (Presidente dott. Vecchione, Relatore ed Estensore dott. Zollo) scardina questo assunto. La sentenza conferma quello che la dottrina giĂ  dice da tempo: non possono esserci discriminazioni tra minori. Per questa ragione, dunque, gli effetti dell’adozione in casi particolari all’interno delle coppie omosessuali sono da considerarsi, per legge, pieni.
Va detto che non si tratta della prima pronuncia che estende i legami giuridici con i parenti dell’adottante. GiĂ  nel luglio del 2020 il Tribunale per i minorenni di Bologna, con il Presidente Giuseppe Spadaro (ora a Trento) si era espresso sul legame di fratellanza. Successivamente il Tribunale per i minorenni di Venezia, piĂą volte, ha inteso l’estensione del legame con tutto il ramo parentale dell’adottante.
In questa sentenza, però, con ragionamenti giuridici inoppugnabili, il Giudice Mauro Zollo chiarisce che non è possibile in alcun modo privare un minore adottato all’interno della coppia omogenitoriale dei diritti pieni dell’adozione stessa.

Genesi diversa, uguali legami familiari

Per i Giudici sassaresi, innanzitutto, il Tribunale per i minorenni è “anche competente a pronunciarsi in senso dichiarativo relativamente a ogni effetto ad essa (l’adozione) correlato, considerati da un verso l’intima connessione dell’accertamento richiesto rispetto alla domanda principale, dall’altro i basilari principi di concentrazione delle tutele ed economia processuale”.
Nel merito, per il Tribunale di Sassari, il nuovo art. 74 del codice civile (come modificato dalla legge 219/2012) ha abrogato tacitamente l’art. 55 della legge sulle adozioni nella parte in cui stabilisce l’applicabilitĂ  all’adozione in casi particolari dell’art. 300 del codice civile (che disciplina l’adozione del maggiorenne e stabilisce che non si creino legami giuridici tra adottato e famiglia dell’adottante).

La tutale dei minori

Secondo il Collegio, infatti, il rinnovato art. 74 c.c. “risponde alla storica esigenza di eguagliare legami familiari di genesi differente (intra o extra matrimoniale, oppure adottiva), rispetto ai quali non si ravvisano tuttavia differenze di intensitĂ  sentimentale, assistenziale e valoriale quanto al rapporto adulto-soggetto minorenne, realizzando così appieno, in ambito familiare, il concetto di eguaglianza dello status di figlio direttamente discendente dall’art. 3 della Costituzione”. Questo rappresenta “una regola generale volta alla tutela del soggetto minore indipendentemente dalla forma del proprio contesto di riferimento, a condizione che si tratti, appunto, di un contesto familiare”.

Lo scopo della stepchild adoption

Lo scopo dell’adozione in casi particolari all’interno della famiglia omogenitoriale è, dunque, quello di “garantire una tutela legale del minore appartenente ad un nucleo familiare non diversamente riconosciuto dall’ordinamento”. Pertanto bisogna “riconoscere e salvaguardare senza differenze il nucleo familiare di riferimento del minore”.
Secondo il dott. Zollo e il Collegio di Sassari, infine, fatte queste doverose premesse, la soluzione giuridica è pacifica. Non ci sono dubbi: “l’applicazione dell’art. 300 c.c. all’adozione in casi particolari del minore del quale sia legittimato il nucleo familiare di riferimento risulta incompatibile con i principi di pari dignità attualmente garantiti appieno dal sistema giuridico italiano, dovendosene ritenere l’abrogazione, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale”.

Il Tribunale per i minorenni di Sassari, dunque, riprendendo i principi del Tribunale per i minorenni di Venezia, chiarisce la portata e gli effetti dell’adozione del figlio del partner all’interno delle famiglie omogenitoriali, enunciando importanti principi di non discriminazione che ci si augura vengano fatti propri da tutti i Tribunali minorili italiani

avv. Michele Giarratano 

(per ulteriori informazioni o approfondimenti scrivete a info@gaylex.it)

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