Roma, cancellata la trascrizione con due papà. Schillaci: “L’adozione non è un’alternativa”

No alla trascrizione dell’atto di nascita di bambini nati all’estero da genitori dello stesso sesso. Il tribunale, secondo quanto scrive oggi Repubblica Roma, ha disposto la cancellazione per una bimba con due papà nata in Canada. Il collegio ha bocciato la gestazione per altri spiegando come sia una pratica contraria alla legge italiana. Ma i giudici hanno anche proposto una soluzione: l’adozione.

L’antefatto

Siamo nel 2018: per la prima volta i tecnici del Comune di Roma portano «a termine la pratica di trascrizione integrale di un atto di nascita canadese di una bambina che indicava due padri sin dalla nascita». A dichiararlo è l’avvocato Alexander Schuster, in un comunicato stampa. Si tratta di «una trascrizione completa e “spontanea”», vale a dire senza l’intervento dell’autorità giudiziaria. Un’eccezione per il comune di Virginia Raggi che il mese successivo rifiuterà di iscrivere all’anagrafe una bambina nata in Italia da due mamme.

La decisione dei giudici

La decisione sui due padri viene tuttavia appellata dalla procura di Roma alla quale, di fatto, la prima sezione civile del tribunale di Roma da ragione. Nel mezzo arriva inoltre una pronuncia simile delle Sezioni Unite della Cassazione alla quale i giudici romani si rifanno.
Il presupposto dei magistrati, che non fanno alcun riferimento al fatto che i padri siano dello stesso sesso, è che la maternità surrogata è vietata in Italia. E che quindi permettere la trascrizione autorizzi una pratica che in Italia è illegittima. E questo è contrario all’ordine pubblico, spiegano i giuristi. Tanto che le toghe romane scrivono: «Il giudice, dal canto suo, non può sostituire la sua valutazione a quella compiuta dal legislatore in via generale attribuendo prevalenza all’interesse del minore alla conservazione dello status filiationis acquisito all’estero nonostante l’insussistenza di un legame biologico con il cosiddetto genitore intenzionale».

L’adozione tutela l’interesse del minore

Il tribunale chiarisce come esistano, però, nel sistema italiano strumenti alternativi che peraltro hanno come priorità l’interesse del minore. Lo aveva già fatto la Suprema Corte, lo ribadiscono i magistrati romani che, pur bocciando la trascrizione, non sbarrano ogni strada. «Osserva il Collegio – si legge infatti nel provvedimento – che è proprio nell’ambito del procedimento di adozione che è autenticamente e realmente tutelato l’interesse del minore, inteso non come interesse generale (clausola che rimane astratta) ma come interesse concreto, atteso che alla pronuncia di adozione in casi particolari si perviene all’esito di una istruttoria articolata e specificamente volta alla verifica dell’interesse di quel minore a salvaguardare, mantenere, continuare ed implementare la relazione affettiva ed educativa nonché i legami sviluppatisi con chi se ne prende cura in modo stabile e continuativo, a prescindere dalla relazione biologica».
Così la prima sezione civile ordina «all’Ufficiale di stato Civile di Roma capitale di procedere alla cancellazione» del cognome del secondo padre.

Il commento alla sentenza

Angelo Schillaci Professore associato di diritto pubblico comparato alla Sapienza e coordinatore Dems Arcobaleno, commenta a GayPost la sentenza: “La decisione del Tribunale di Roma è allineata a quella delle sezioni unite della Corte di cassazione e, come quella, lascia aperti due interrogativi per me fondamentali” afferma:
“Partiamo dal primo: non è chiaro sulla base di quale nesso logico l’illiceità (in Italia) delle modalità di procreazione seguite all’estero debba determinare un pregiudizio per il minore, privato autoritativamente di uno dei due genitori legittimamente riconosciuti nello stato di nascita”

“C’è differenza tra adozione e riconoscimento dalla nascita”

E aggiunge: “Secondo, si ribadisce la possibilità di riconoscere il legame parentale attraverso l’adozione in casi particolari, senza porsi il problema delle profonde differenze tra questa forma di adozione e il riconoscimento dalla nascita del legame: l’adozione non è automatica, ma subordinata all’iniziativa dell’adottante; viene pronunciata solo a seguito di un procedimento oneroso in termini di costi e, soprattutto, tempi; non ha gli stessi effetti della trascrizione, in quanto riconosce unicamente il legame tra adottante e adottato, escludendo quello con nonni, zii ed eventuali parenti. Tutte domande che, ad oggi, restano senza risposta.

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