Le guide di Gay Lex: tutele per le famiglie omogenitoriali in attesa della legge

Il vuoto legislativo sui diritti delle famiglie omogenitoriali viene colmato dalla giurisprudenza: non solo le sentenze di stepchild adoption del Tribunale per i minorenni di Roma (da ultima quella, definitiva, che riguarda due papà) ma anche altri interventi da parte dei tribunali, come quello innovativo del Tribunale di Reggio Emilia che ha riconosciuto il danno per la perdita del figlio in un incidente stradale ad una co-madre.

Le reazioni, da parte di certa politica non si sono fatte attendere, tanto che è proprio di questi giorni l’assurda notizia dell’esposto presentato contro la Giudice Melita Cavallo e il Tribunale per i minorenni di Roma.

Al di là di tutto siamo fiduciosi che, seppur lentamente e timidamente, le sentenze che riconoscono la stepchild adoption (qui la nostra breve guida per chi volessi approfondire l’argomento) si moltiplicheranno, ma intanto quali documenti legali può predisporre una coppia omogenitoriale con figli per tutelare la propria famiglia?

Il nostro consiglio è di rivolgersi a legali esperti in queste tematiche e far predisporre, ad esempio, un atto di nomina anticipata di tutore.
In cosa consiste?
Il genitore legale del minore nomina anticipatamente il co-genitore come la persona che vuole diventi tutore del figlio/a in caso di morte o impossibilità ad esercitare le funzioni genitoriali.
Il Giudice non è obbligato a rispettare le volontà, ma è pur vero che per discostarsene dovrebbe addurre valide motivazioni e considerato che l’interesse preminente è quello del minore, e valutate anche le ultime sentenze, riteniamo che i motivi per una decisione contraria dovrebbero essere davvero gravi.
Questa nomina può essere fatta a mezzo testamento (presto faremo una guida sul Testamento) o per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Un’altra possibilità di tutela consiste nella possibilità per la coppia di redigere, assistita dal legale, un accordo di genitorialità in cui vengono inserite modalità di visita e mantenimento del minore in caso – ad esempio – di separazione. Ovvio che l’accordo, con la legislazione attuale, sarebbe vincolante solo per le parti economiche e non anche per il diritto di visita, ma è pur vero che un accordo del genere potrebbe essere fatto valere in tribunale per richiedere il riconoscimento della genitorialità, anche alla luce delle più recenti novità giurisprudenziali.

Oltre a questi due atti, di concerto con un legale esperto in queste tematiche, è possibile pensare ad altre forme di tutela anche se va detto che l’adozione (o ancora meglio il riconoscimento genitoriale fin dalla nascita) resta l’unica vera forma di tutela, e questo soprattutto nell’interesse dei minori.

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