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Gestazione per altri in Italia? Una proposta di legge per aprire il dibattito

Se c’è un tema che suscita scontri accesi e contrapposizioni spesso violente è quello della gestazione per altri, ovvero della possibilità che una coppia o un singolo abbia un figlio grazie ad una gravidanza portata a termine da una donna estranea.
La questione è tornata oggetto di cronaca in questi giorni, malamente collegata alle sole coppie di genitori dello stesso sesso, per via di una campagna pubblicitaria dell’associazione ultracattolica ProVita e dei manifesti che questa ha affisso in alcune città italiane.

Una proposta di legge

Fuor di polemica e nel tentativo di aprire un dibattito laico e civile sul tema, i giuristi Articolo 29 Marco Gattuso e Angelo Schillaci hanno lanciato una proposta di regolamentazione della pratica. Un disegno di legge che trae alcuni spunti dalle norme già presenti in altri paesi e tenta di affrontarne le criticità, oltre che di formulare una proposta coerente con il nostro quadro giuridico, culturale e sociale.

La tutela della donna e del bambino

Al centro della proposta c’è la tutela dell’autodeterminazione della donna che porta avanti la gravidanza e il “superiore interesse del minore” che nascerà, per usare un’espressione cara ai giudici.
“Finalità della presente Legge è garantire il diritto ad una procreazione responsabile per le coppie italiane sterili o infertili, assicurando tuttavia, al contempo, il pieno esercizio del diritto della donna alla autodeterminazione, in condizioni di libertà e di spontaneità della scelta” scrivono gli autori della proposta.
Tra le critiche più aspre alla pratica della gestazione per altri, infatti, c’è l’assunto che si tratti sempre e comunque di un processo di sfruttamento della donna che porta a termine la gravidanza. Una teoria che in realtà si scontra con quello che prevedono le legislazioni di alcuni paesi con solide basi di tutela dei diritti delle donne e umani in generale. Ma anche un rischio che va evitato a tutti i costi.

L’autodeterminazione

“Vietare ad una donna di autodeterminarsi in relazione alla propria capacità di procreare – si legge nell’introduzione del testo -, quando l’ordinamento assicuri che la stessa è libera da condizionamenti determinati da condizioni personali, economiche o sociali, appare in fin dei conti, pregiudizievole della stessa dignità della donna”. E’ quanto, per altro, riconosce la Corte Costituzionale portoghese che proprio quest’anno si è espressa sulla legge locale sulla gpa stabilendo che dove non ci siano costrizioni economiche o di altro genere, si possa parlare di capacità di autodeterminazione. Una capacità che non può essere limitata o inibita dallo Stato.
Ma cosa prevede la proposta di legge in termini di requisiti che una donna deve avere per partorire un figlio per altri o altre?
Vediamoli nel dettaglio.

I requisiti della gestante

La donna che porta avanti la gravidanza deve essere maggiorenne (ma non avere più di 40 anni) e cittadina italiana o residente in Italia da almeno due anni (per evitare il fenomeno del turismo procreativo). Deve, inoltre, avere uno o più figli propri in vita (perché sia consapevole del percorso che affronterà), ma non deve avere avuto più di una gestazione per altri.

Non più di due volte nella vita

Non è possibile, dunque, portare a termine più di due gpa nel corso della propria vita. Questo fa sì che le gravidanze non diventino fonti di reddito o una forma di “lavoro retribuito”. Il principio è assicurato anche da un altro requisito: non può proporsi per la gpa una donna in condizioni economiche precarie. Infine, com’è già stabilito dalla legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, è vietato l’intervento di privati che potrebbero essere portatori di interessi economici e poco interessati alla tutela e alla garanzia dei diritti delle persone coinvolte.

E i genitori intenzionali?

Anche per le coppie che fanno ricorso alla gpa per avere un figlio o una figlia devono avere dei requisiti. Per loro, come per la donna, è prevista la maggiore età e la somma dell’età dei due genitori intenzionali non deve superare 110 anni. Anche i due partner della coppia, che possono essere di sesso diverso o dello stesso sesso, devono essere cittadini italiani o risiedere in Italia da più di due anni. L’accesso alla gestazione per altri è possibile a coppie coniugate, unite civilmente o conviventi.

Il patto di gravidanza

La proposta di legge non prevede un contratto come in altri paesi. Prevede, invece, che la donna gestante e la coppia di genitori intenzionali firmino un “patto di gravidanza”. Requisito fondamentale perché il patto sia valido è che “l’embrione sia formato con gamete femminile non proveniente dalla gestante”. Serve, dunque, una donatrice di ovuli per le coppie dello stesso sesso o per quelle di sesso diverso in caso di infertilità della donna. A garantire la validità del patto, il rispetto dei requisiti e la tutela delle parti coinvolte è un ausiliario nominato dal giudice. A questa figura spetta la verifica della “sussistenza dei presupposti, le ragioni della scelta, la manifestazione della volontà di tutte le persone coinvolte e la sua esecuzione”. Sarà sempre l’ausiliario, poi, a occuparsi di qualsiasi controversia dovesse nascere tra la gestante e i genitori intenzionali. Va precisato, però, che l’ausiliario opera sempre sotto lo stretto controllo del giudice.

I diritti della donna

Il diritto della donna ad interrompere la gravidanza, in base alla legge 194, non è mai messo in discussione dalla proposta di Articolo 29. Anzi, viene considerato nullo qualsiasi “patto di gravidanza” che possa comprometterlo. E se prima che nasca il bambino la donna dovesse cambiare idea e decidere di tenere il bambino? Il testo prevede questo diritto e, anzi, considera non valido un patto che non lo contempli. Alla gestante è inoltre garantita la libertà in termini di cure sanitarie o di altre scelte di vita che possa fare nel corso della gravidanza.

I costi

I costi, invece, che la donna dovrà affrontare rimangono a carico dei genitori intenzionali “anche in termini di mancato guadagno”, specificano i giuristi. Questo significa che la coppia che ricorre alla gpa si preoccuperà di risarcire la donna che mette al mondo il loro figlio delle eventuali perdite economiche dovute alla sospensione della sua attività lavorativa.

Perché vietare il compenso?

Escluso che una donna si proponga come gestante perché spinta da bisogno economico e “tenuto conto che anche le attività umane più eminentemente altruistiche tollerano una qualche forma di remunerazione – scrivono gli autori della proposta -, non si vede in che modo uno Stato di diritto possa vietare ad una donna di realizzare una gravidanza per un’altra donna, non in grado di mettere al mondo il proprio bambino, richiedendole un qualche compenso”.

In caso di ripensamento

Inoltre il patto di gravidanza deve prevedere “la stipula da parte dei genitori di una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza e al parto”.
La coppia è tenuta a sostenere i costi anche nel caso in cui la gravidanza non vada a buon fine. E deve farlo anche se la gestante dovesse abortire o cambiare idea e decidere di tenere per sé il bambino. L’unica eccezione c’è nel caso in cui si scopra che ottenere il risarcimento delle spese sostenute non fosse, fin dall’inizio, lo scopo della gestante.

Il Fondo per le tecniche di pma

L’ultimo articolo del testo, infine, prevede l’integrazione dell’attuale “Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita” istituito dalla legge 40/2004. In questo modo si permette l’accesso alla gestazione per altri anche alle coppie che, pur avendo i requisiti previsti, non hanno un patrimonio tale da coprire le spese previste (inclusa la polizza assicurativa e il risarcimento per l’astensione dal lavoro). Cade, dunque, anche un’altra delle critiche alla gpa, ovvero quella secondo cui sarebbe una pratica riservata alle sole coppie più benestanti.

Il rapporto gestante – bambino – genitori

Un altro aspetto della gestazione per altri spesso contestato riguarda il rapporto tra la partoriente e il bambino. Lo status di “figlio” della coppia di genitori è già previsto dalla legge 40 per le coppie eterosessuali che ricorrono alla fecondazione eterologa (e a quello si fa ricorso anche in questa proposta). In più, però, questa “legge riconosce che la relazione fra gestante e nato ha natura familiare e alla donna e al nato assicura la protezione giuridica del reciproco diritto di visita, il quale va assicurato, nell’interesse del minore, anche contro la volontà dei genitori”. In sostanza, la gestante che lo vorrà dovrà avere garantito il diritto di mantenere un rapporto con il bambino che ha messo al mondo. Questo garantisce anche il diritto del bambino di conoscere le proprie origini.

Un confronto laico

Come detto, il testo di Articolo 29 è una proposta che ha lo scopo di uscire da uno scontro senza esclusione di colpi tra favorevoli e contrari per aprire un dibattito nel merito. Parte, com’è evidente, dal presupposto che una regolamentazione sia la strada migliore ed esclude all’origine l’ipotesi, auspicata da alcuni, del reato universale. Non esclude, però, critiche, proposte, stimoli e, appunto, un confronto laico.

E i single?

C’è, ad una prima lettura, almeno un aspetto che meriterebbe un ulteriore approfondimento.
Parliamo dell’esclusione dei possibili genitori single dall’accesso alla pratica. Se, giustamente, si auspica la possibilità per chi non ha un rapporto di coppia di accedere all’adozione e alla fecondazione eterologa, riconoscendone quindi le capacità genitoriali anche da single, perché escluderli dalla gestazione per altri?
Una volta verificati tutti i requisiti richiesti dal testo per le coppie, non sembra esserci ragione per impedire ai single con pari requisiti di realizzare il proprio progetto di genitorialità ricorrendo alla gestazione per altri, come per altro avviene già in alcuni paesi.

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