Da questa settimana iniziamo a prendere spunto dalle (tante) domande che ci fate ogni settimana per affrontare una questione giuridica: se avete quesiti potete indirizzarceli come sempre a info@gaylex.it o anche attraverso GayPost.
Ci scrive un lettore di GayPost: “Salve, siamo una coppia di due ragazzi uno rumeno e uno italiano il problema è che in Romania non esiste nessuna legge riguardo le unioni civili; come possiamo comportarci nel caso in cui ci viene respinta la domanda per il nulla osta?” (mail firmata)
Innanzitutto quando parliamo di nulla osta, a cosa ci riferiamo?
Come previsto anche dall’art. 8 comma 2 del DPCM 144/2016, si tratta di una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, non ci sono ostacoli alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura , se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Ma come comportarsi se lo stato di appartenenza rifiuta il nulla osta?
Il nostro consiglio, nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all’unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso, è quello di presentare comunque in comune una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l’unione civile in Italia (ovvero un documento equipollente al nostro certificato di stato libero). Un documento, insomma, in cui ci sia scritto che il cittadino straniero non è sposato né unito civilmente con alcuno.
E se il comune, comunque, rifiuta di costituire l’unione civile in assenza di nulla osta positivo… che fare?
A quel punto, purtroppo, non resta che intraprendere la via giudiziaria per l’affermazione di questo importante principio (e come legali esperti in queste tematiche ci mettiamo a disposizione delle eventuali coppie che dovessero averne bisogno). Proprio per scongiurare queste ipotesi, però, ci auguriamo che la questione venga risolta nei decreti definitivi (che il governo deve produrre entro il 5 dicembre prossimo) o con apposita circolare ministeriale.
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