Politica&diritti

Matrimoni egualitari celebrati all’estero e unioni civili: un chiarimento

Ieri abbiamo pubblicato la prima delle guide relative ai Decreti attuativi sulle unioni civili, ovvero quella sulle norme di coordinamento con il diritto internazionale privato (D. Lgs. 7/2017).

Confusione sui matrimoni celebrati all’estero

Molta confusione e molte perplessità ha destato la scelta del legislatore circa i diversi effetti che produce la trascrizione in Italia del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all’estero, a seconda che si tratti di una coppia di cittadini italiani o stranieri.
In queste ore ci sono arrivate una serie di domande relative ad una terza ipotesi, ovvero quella che il matrimonio contratto all’estero (prima o dopo l’entrata in vigore della legge 76/2016) sia avvenuto fra un cittadino italiano ed un cittadino straniero: in questo caso, quali effetti produrrà in Italia? Di matrimonio o di unione civile?

Regole diverse a seconda della nazionalità dei coniugi

Per un maggiore approfondimento ne abbiamo discusso con Angelo Schillaci, ricercatore presso l’Università Roma La Sapienza, a cui abbiamo girato il quesito (e che ringraziamo per il cortese sollecito riscontro).
Secondo Schillaci “il decreto in questione prevede che la legge italiana sulle unioni civili si applichi inderogabilmente ai soli matrimoni contratti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso“.

“Per i matrimoni misti, pertanto, si applicheranno le norme ordinarie del diritto internazionale privato – prosegue Schillaci – che, in caso di diversa cittadinanza dei coniugi, prevedono (di regola) l’applicazione della legge del luogo in cui la vita familiare è prevalentemente localizzata”. In sostanza, ad una coppia sposata formata da un italiano ed un francese che vive stabilmente in Italia, si applicherà la legge italiana.  “Per i rapporti patrimoniali, tuttavia, i coniugi possono accordarsi per applicare la legge dello stato di cui almeno uno di essi è cittadino”, specifica Schillaci. Il che significa che, nell’esempio precedente, solo per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, la coppia si può accordare per applicare la legge francese.

In conclusione, la legge sulle unioni civili si applica solo ai matrimoni contratti all’estero tra italiani. “Il tutto vale sia per i matrimoni celebrati prima del 5 giugno 2016, sia per quelli celebrati dopo, ovviamente qualora vengano trascritti in Italia” conclude il ricercatore.

Deciderà la Corte Costituzionale?

Il fatto che questa disciplina, per lo stesso tipo di contratto matrimoniale e la stessa trascrizione, preveda degli effetti tanto diversi a seconda della nazionalità dei componenti della coppia, lascia molti dubbi e potrebbe essere in futuro oggetto di quesiti di costituzionalità.

(Se avete ulteriori domande o dubbi non esitate a scriverci qui su Gaypost.it, sulla nostra pagina Facebook o alla mail info@gaylex.it)

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