Politica&diritti

Le guide di Gay Lex: conosciamo il ddl Zan (terza parte)

Nella prima parte di questa guida abbiamo analizzato il contenuto e l’impianto generale del Ddl Zan e le definizioni in esso contenute all’art. 1.
Nella seconda parte, invece, siamo entrati nel vero e proprio “cuore” del disegno di legge, analizzando gli artt. 2, 3 e 4.
Nel frattempo, come saprete, non si sono placate le polemiche. Il Senatore Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, ha annunciato una nuova proposta di legge della Lega. Ovviamente non sono mancate le reazioni sia politiche che di piazza.
In questa terza parte della guida, continueremo la lettura del disegno di legge, analizzando gli articoli 5, 6 e 7.

L’articolo 5 del ddl Zan

Art. 5.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1-bis, alinea, le parole: «reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.654» sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »;

2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
« 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »;

3) al comma 1-quater:
3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: «è»;
3.2) dopo la parola: «giudice» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;

4) al comma 1-quinquies, le parole: «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale»;

5) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Le pene accessorie

L’articolo 5 modifica la cosiddetta “Legge Mancino” (o Legge “Reale-Mancino”). Nello specifico estende e modifica le pene accessorie nei casi di condanna per discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi aggiungendo il sesso, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità.

In sintesi prevede la possibilità della sospensione condizionale della pena per i condannati per uno dei delitti indicati al comma 1-bis (e sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati che ne facciano richiesta). In cambio, il condannato deve dedicarsi ad attività non retribuite in favore della collettività per finalità sociali o al lavoro di pubblica utilità.

La particolare vulnerabilità

Art. 6.
(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)
1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

L’articolo 6 modifica l’articolo 90-quater, comma 1, del codice di procedura penale.

Prevede che la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima possa essere ricollegabile al fatto di essere stata colpita da reati motivati dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
Il riconoscimento di tale condizione attribuisce alla persona offesa maggiori tutele in sede processuale.

Ad esempio, l’art. 134 del codice di procedura penale consente di documentare con riprese audiovisive le dichiarazioni della persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità.

Le azioni positive del ddl Zan

Come anticipato nella prima parte della guida, nell’ultima parte del disegno di legge ci sono le cosiddette disposizioni positive. Gli articoli dal 7 al 10, infatti, stabiliscono alcune azioni da fare per prevenire i crimini di odio identificati dal ddl Zan. Oggi ci limiteremo ad analizzare il primo di questi articoli.

Art. 7.
(Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)
1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 7 istituisce dunque la data del 17 maggio come “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”. La giornata è finalizzata alla promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione nonché per contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. L’istituzione della giornata si basa sui principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

Il ddl Zan e il “gender nelle scuole”

Quest’articolo ha destato la preoccupazione di coloro che non vogliono “che la teoria del gender entri nelle scuole”. Si tratta di un passaggio che ha certamente un valore politico e simbolico, ma che non rappresenta un obbligo né una costrizione per le scuole.

Le iniziative extracurriculari, infatti, potranno essere realizzate nelle scuole solo previo consenso dei genitori degli alunni e nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) previsto dalla legge n.107 del 2015 (c.d. “Buona scuola”), come specificato appunto nell’articolo 7.
In sostanza, ogni scuola sarà libera di organizzare le attività che ritiene più opportune dopo averle concordate con le famiglie delle allieve e degli allievi. Esattamente come già avviene per tutte le attività che non fanno parte del percorso didattico dei singoli istituti.

Ci vediamo la prossima settimana per il quarto e ultimo appuntamento con questa guida sul ddl Zan!

Avv. Michele Giarratano
info@gaylex.it

Qui potete leggere la prima parte della guida.
Qui potete leggere la seconda parte della guida.

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