Con un’ordinanza cautelare depositata ieri 7 dicembre, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sospende uno dei primi ed assai discussi provvedimenti di un comune che tentava di introdurre un trattamento differenziato per le unioni civili rispetto ai matrimoni.
La Corte ha confermato quanto già avevano anticipato diversi commentatori, anche su questo sito: il comma 20 della Legge n. 76 del 2016, infatti, è una sorta di “clausola di salvaguardia” e impone l’estensione alle unioni civili di tutte le norme dell’ordinamento giuridico relative al matrimonio, e dunque anche di quelle emesse dagli enti locali. Ogni disposizione che introduca una differenziazione dal matrimonio è discriminatoria e dunque illegittima per un’evidente violazione di legge.
Se è evidente che la distanza fra unioni civili e matrimoni rimane, ed è quella che separa dalla vera e piena uguaglianza, è comunque importante e confortante vedere come i Tribunali nel nostro Paese continuino a fare il possibile per colmarla e impedire ogni ulteriore – inutile – discriminazione.
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