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Firenze: riconosciuta la prima adozione legittimante ad una coppia di padri gay

È la prima adozione legittimante da parte di una coppia gay riconosciuta in Italia. Non si tratta, dunque, dell’adozione del figlio biologico del partner, ma dell’arrivo, nella famiglia, di due bambini nati esternamente alla coppia. A dire il sì è stato il Tribunale per i minori di Firenze che ha accolto la richiesta di riconoscimento dell’adozione di due bambini, tra loro fratelli, pronunciata da parte di una Corte britannica a favore di una coppia di uomini.
Ne dà notizia l’Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lenford che ha seguito la coppia.

“Una vera e propria famiglia”

La coppia di padri, entrambi italiani, vive stabilmente in Inghilterra dove ha adottato, secondo le leggi locali, una coppia di fratellini. I due uomini avevano chiesto alle autorità italiane la trascrizione dell’adozione avvenuta nel Regno Unito per permettere così ai loro figli di ottenere la cittadinanza italiana, oltre che tutti i diritti già previsti dal paese in cui i bimbi sono stati adottati.
Per i giudici fiorentini, “si tratta di una vera e propria famiglia”. Per questo hanno accolto le richieste dell’avvocata Susanna Lollini, di Rete Lenford, che ha assistito la coppia.

La Convenzione dell’Aja

Il Tribunale di Firenze ha verificato che il provvedimento delle autorità britanniche fosse conforme alla Convenzione dell’Aja, requisito necessario perché l’adozione venga riconosciuta anche in Italia. La Convenzione “non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all’adozione – spiega Rete Lenford -, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l’eventuale rifiuto all’ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico”.

L’interesse primario dei minori

E sulla questione dell’ordine pubblico, il Tribunale si è rifatto alla sentenza della Cassazione che lo scorso anno stabilì la trascrivibilità in Italia del certificato di nascita di un bimbo nato in Spagna da due mamme italiane. Il giudice ha stabilito, dunque, che è prioritario il “superiore interesse del minore” e cioè che venga salvaguardato lo status di figli dei due bambini, legittimamente acquisito grazie all’adozione (del tutto valida) avvenuta in un paese dell’Unione Europea.
Per il Tribunale di Firenze, non riconoscere ai due bambini lo status di figli anche in Italia “determinerebbe una incertezza giuridica che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale dei minori”. Alla fine dell’esame della documentazione e della vita familiare della coppia coi loro figli, il Tribunale ha accertato che “si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in pena regola che come tale va pienamente tutelato”.

“Una sentenza storica”

“È innegabilmente una grande soddisfazione sotto l’aspetto personale e professionale – dichiara l’avvocata Lollini -, ma lo è ancora di più sotto l’aspetto umano. Prima di tutto per i due padri che hanno creduto fin dall’inizio nelle buone ragioni della loro richiesta, nonostante le difficoltà che avevamo loro prospettato e per i due bambini che si sentono a tutti gli effetti cittadini italiani”. “Ogni provvedimento favorevole come questo – conclude Lollini – è il risultato del paziente lavoro di studio di ciascuno di noi, avvocati di Rete Lenford o di Famiglie Arcobaleno, del coraggio delle persone omosessuali che ci affidano le loro vicende più care e dell’impegno ermeneutico dei giudici”.

Per l’avvocata Maria Grazia Sangalli, presidente di Rete Lenford, si tratta di una “sentenza storica”. “La giurisprudenza ha stabilito che l’ordine pubblico internazionale non frappone ostacoli al riconoscimento della continuità dei rapporti che si costituiscono all’estero – commenta Sangalli -, per realizzare il preminente interesse dei bambini. È ancora più evidente, a questo punto, l’inammissibile situazione di disuguaglianza in cui versano tutte quelle famiglie che non presentano questi tratti di transnazionalità, alle quali il legislatore nega in modo ideologico qualsiasi forma di riconoscimento e tutela”.

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