È di poche settimane fa la notizia della prima sentenza di divorzio per un’unione civile in Italia, emessa in Liguria.
Ma come funziona il procedimento di scioglimento volontario (divorzio) dell’unione civile?
In base ai comma 23 e 24 dell’art. 1 della legge 76/2016, l’unione civile si scioglie in modo più veloce del matrimonio perché non serve passare per la formale separazione, ma è sufficiente che i partner comunichino all’ufficiale di stato civile, anche disgiuntamente, la loro intenzione di dividersi.
Trascorsi almeno 3 mesi da questo passaggio formale obbligatorio, si potrà proporre la vera e propria domanda di divorzio.
Lo scioglimento dell’unione civile segue le stesse identiche procedure previste per lo scioglimento dei matrimoni
La procedura più “classica” è quella del ricorso in Tribunale, sia che si tratti di divorzio contenzioso (dunque in assenza di accordo) sia che si tratti di divorzio consensuale.
Vi sono poi due nuove procedure di divorzio introdotte alla fine del 2014: la negoziazione assistita e il divorzio dinnanzi l’ufficiale di stato civile.
In una prossima guida approfondiremo nel dettaglio queste tre procedure.
Anche l’esenzione da imposte e tasse che la legge n.74/1987 dispone per gli atti e i documenti relativi al procedimento di separazione dei coniugi e di divorzio si estende senz’altro alle unioni civili, essendo queste del tutto parificate al matrimonio.
Al soggetto della coppia economicamente più debole, così come avviene per lo scioglimento del matrimonio, può essere riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento posto a carico dell’altro, nonché il diritto all’assegnazione della casa o tutti gli altri diritti previsti per lo scioglimento del matrimonio.
In caso di figli comuni della coppia (che sappiamo essere in Italia essere pochissimi, ovvero quelli riconosciuti tramite sentenze di stepchild adoption o trascrizioni di atti o sentenze esteri) si applicheranno anche le norme relative al divorzio dei coniugi: dal collocamento del minore presso l’uno o l’altro genitore, l’affidamento condiviso (o meno per gravi motivi), il diritto di visita, l’assegno di mantenimento ecc.
Sarà interessante nel corso dei mesi verificare la giurisprudenza che si formerà in merito. Nel frattempo se avete bisogno di un ulteriore orientamento legale su questi o altri temi non esitate a scriverci a info@gaylex.it
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