Le guide di Gay Lex: omofobia e transfobia, cosa dice la legge?

La notizia del consigliere leghista De Paoli indagato dalla Procura di Genova perchĆ© secondo alcuni testimoni avrebbe detto “se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno” ha riaperto la discussione sui crimini d’odio (hate crimes & hate speeches) motivati da omofobia o transfobia.

guide_omofobia2Il termine hate crime (crimine dā€™odio) viene usato ufficialmente la prima volta dallā€™OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) nel 2003 per indicare i crimini basati sul pregiudizio, la discriminazione e lā€™odio generati da fattori quali la razza, lā€™origine etnica, lā€™orientamento sessuale, la religione, la condizione sociale, lā€™appartenenza politica.

Il termine hate speech (discorso dā€™odio) viene invece usato per indicare discorsi o manifestazioni del pensiero piene di odio che mirano a screditare una persona o un gruppo di persone sulla base di alcune caratteristiche (come quelle citate prima) noncheĢ a istigare allā€™odio nei confronti delle stesse.

Rispetto ai ā€œcrimini dā€™odioā€ (hate crimes), caratterizzati almeno da un principio di azione violenta, i ā€œdiscorsi dā€™odioā€ (hate speech) individuano una tutela maggiore e piĆ¹ specifica: secondo studi di psicologia sociale, infatti, i discorsi dā€™odio sono strettamente connessi e necessariamente propedeutici ai crimini dā€™odio, in quanto consolidano gli stereotipi legati alle categorizzazioni sociali, partecipano alla costruzione e allā€™alimentazione dei pregiudizi, e influenzano in modo rilevante la percezione sociale di un determinato gruppo.

guide_omofobia1Nel panorama Europeo i crimini dā€™odio e i discorsi dā€™odio sono stati ampiamente oggetto di discussione. Nel 2009, infatti, il Consiglio dei ministri dellā€™Osce ha adottato una decisione con la quale ha invitato tutti gli stati membri ad adottare misure e sanzioni efficaci contro i crimini e i discorsi dā€™odio.

Il legame tra discorsi dā€™odio e crimini dā€™odio, affermato anche nelle Risoluzioni del Parlamento europeo, imporrebbe dunque una tutela rafforzata mediante il ricorso alla sanzione penale per entrambe le tipologie di reato.

Allā€™origine di pregiudizio, discriminazione e odio legati allā€™orientamento sessuale e allā€™identitaĢ€ di genere vi sono i concetti di omofobia e transfobia.

Il Parlamento Europeo, nella Risoluzione del 18 gennaio 2006, definisce lā€™omofobia come ā€œuna paura e unā€™avversione irrazionale nei confronti dellā€™omosessualitaĢ€ e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (Glbt), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, allā€™antisemitismo e al sessismoā€ e chiede a tutti i Paesi membri degli interventi urgenti.

guide_omofobia3Anche se le statistiche in materia di hate crimes nei confronti delle persone LGBT sono scarse e la criminalizzazione di queste condotte non riguarda ancora tutti gli stati membri della UE, un report condotto dalla Agenzia Europea per i diritti fondamentali (FRA) dimostra come i crimini commessi in ragione dellā€™orientamento sessuale e dellā€™identitaĢ€ di genere rappresentano un preoccupante fenomeno sociale e la protezione di questi gruppi non eĢ€ ancora sufficiente. Questo vale in particolare per lā€™Italia.

Lā€™Italia, pur prevedendo una legge che punisce espressamente i crimini e discorsi dā€™odio, (la cosiddetta legge ā€œReale-Mancinoā€)Ā  ha adottato una formula che non include neĢ esplicitamente neĢ implicitamente la tutela delle persone Lgbt. Non esiste neppure alcuna specifica previsione di una aggravante per i reati commessi con movente omofobo.

Quindi, ad oggi ancora in Italia le persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender non godono di alcuna specifica protezione prevista dalla legge e, se vittime di violenza, il movente omofobico o transfobico che ha generato il reato non ha alcuna rilevanza giuridica. Il 19 settembre del 2013, la Camera dei Deputati ha approvato un Testo Unificato in Materia di Contrasto dellā€™Omofobia e della Transfobia (la cosiddetta legge Scalfarotto) che eĢ€ poi stato inviato al Senato per lo studio, la discussione, eventuali emendamenti e la votazione. FincheĢ lo stesso testo non verraĢ€ approvato in entrambi i rami del Parlamento, non diverraĢ€ una legge dello Stato. Questo testo eĢ€ stato molto criticato dalle Associazioni LGBT per via in particolare di quello che ĆØ diventato noto come ā€œemendamento Gittiā€ che in qualche modo ne riduce la portata e lā€™efficacia.

Nel resto dā€™Europa sono diversi i Paesi che hanno giĆ  previsto espressamente il reato di omofobia (incitement of heatred) e/o una circostanza aggravante della pena legata allā€™omofobia (aggravating circumstance).

guide_omofobia4Tuttavia, anche in assenza di unā€™apposita normativa che punisca con un reato specifico e/o con una ā€œpena aggravataā€, in caso di reati commessi con un movente omofobico o transfobico ogni persona LGBT che ha subito una violenza, una minaccia, unā€™aggressione o un reato di qualsiasi genere in ragione del proprio orientamento sessuale o della propria identitaĢ€ di genere potrĆ  rivolgersi alle AutoritaĢ€ di Polizia, denunciare lā€™accaduto e vedere successivamente tutelati i propri diritti.

Reati tipici a sfondo omofobico o transfobico possono essere, ad esempio: percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, violenza sessuale, violenza privata, minaccia, atti persecutori, danneggiamento ed altri ancora.

Proprio per prevenire e contrastare i reati connessi al fenomeno della discriminazione la Polizia di Stato italiana ha creato lā€™OSCAD, Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori.

Il nostro consiglio, dunque, ĆØ denunciare sempre: dato l’evidente immobilismo legislativo, una serie di azioni legali a contrasto di crimini d’odio legati a omofobia e transfobia potrĆ  senz’altro creare dei precedenti per far sƬ che venga applicata una tutela.

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