È in corso in queste ore la prima discussione, alla Camera dei Deputati, sul disegno di legge comunemente noto come “fine vita”. In realtà, il titolo della legge proposta è: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Relatrice del testo è l’onorevole Donata Lenzi del Pd.
Ecco quali sono i punti più salienti della legge in discussione.
Stabilisce il diritto della persona malata di conoscere quali siano le proprie condizioni di salute e “di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile” a proposito di diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie. Una volta a conoscenza di tutto questo, il paziente ha diritto di decidere se “rifiutare, in tutto o in parte (…) qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario”.
Pur dovendosi attenere alle volontà del paziente espresse tramite le DAT, il medico non può essere chiamato a eseguire trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
In questi casi, a prendere le decisioni per il o la paziente sono i genitori o il tutore. Nel caso in cui una persona malata e incapace abbia espresso delle “disposizioni anticipate di trattamento” e il tutore sia contrario al rispetto delle DAT, sarà il giudice tutelare a dover decidere in merito.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere ha il diritto, tramite le DAT (disposizioni anticipate di trattamento), di “esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari”. Una persona ha anche il diritto di esprimere, in forma scritta, “il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari” inclusi la nutrizione e l’idratazione artificiali. Si può anche nominare un fiduciario che si relaziona con i medici e parla al posto del o della paziente.
In mancanza di fiduciario, rimangono efficaci le DAT, ma esiste la possibilità che venga nominato un fiduciario d’ufficio. Il medico che ha in cura il paziente è tenuto al rispetto delle DAT che possono essere modificate solo in accordo con l’eventuale fiduciario nell’eventualità che esistano delle terapie o delle cure non previste quando le DAT sono state redatte e che possano “assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.
Le DAT possono essere redatte in forma scritta o anche in video. Inoltre “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata”.
Si prescrive l’opportunità di prevedere un “piano delle cure” scelto di comune accordo tra paziente e medico. A questa pianificazione, il medico deve attenersi anche nel caso in cui il paziente perda la capacità di esprimersi.
Il Tribunale di Padova ha rigettato tutte le impugnazioni degli atti di nascita con due…
Vogliamo parlare di patriarcato? Parliamone. A inizio anno, a gennaio inoltrato, sono stato invitato a…
Una storia che parla di libertà e scoperta di sé. È questa la "poetica" –…
«Siamo le amiche e la compagna di Milena. Questo è un appello d’amore per Milena.…
È morto ieri in tarda serata, a 87 anni, il filosofo Gianni Vattimo. Una delle…
Si terrà il 19 settembre 2023, a Milano, all'Arena Civica di Parco Sempione. Stiamo parlando…